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- a) una valutazione sistematica e glo-'bale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati;
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico".
- quando il trattamento non è tale da 'presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1);• quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo (articolo 35, paragrafo 119);
- quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;
- qualora un trattamento, effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, a meno che uno Stato membro non abbia dichiarato che è necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento;
- qualora il trattamento sia incluso nell'elenco facoltativo (stabilito dall'autorità di controllo) delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta alcuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 5).
• Descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, se applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento• Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità• Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati• Misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la , protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento
• Una descrizione sistematica del trattamento è fornita (articolo 35, paragrafo 7, lettera a)):
- la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono presi in considerazione (considerando 90);
- vengono registrati i dati personali, j destinatari e il periodo di conservazione dei dati personali;
- viene fornita una descrizione funzionale del trattamento;
- sono individuate te risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea);
- si tiene conto del rispetto dei codici di condotta approvati (articolo 35, paragrafo 8).
• La necessità e la proporzionalità sono valutate (articolo 35, paragrafo 7, lettera b)):
- sono state determinate le misure previste per garantire il rispetto del regolamento (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90):
- misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità del trattamento sulla base di:
- finalità determinate, esplicite e legittime (articolo 5, paragrafo 1, lettera b));
- liceità del trattamento (articolo 6);
- dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (articolo 5, paragrafo 1, lettera c));
- limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e));
- misure che contribuiscono ai diritti degli interessati:
- informazioni fornite all'interessato (articoli 12, 13 e 14);
- diritto accesso e portabilità dei dati (articoli 15 e 20);
- diritto di rettifica e alla cancellazione (articoli 16, 17 e 19);
- diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (articoli 18, 19 e 21);
- rapporti con i responsabili del trattamento (articolo 28);
- garanzie riguardanti trattamenti internazionali (capo V);
- consultazione preventiva (articolo 36).
• Le parti interessate sono coinvolte:
- - si consulta il responsabile della protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 2);
- - si raccolgono le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, ove opportuno (articolo 35, paragrafo 9).
• Dati sensibili o dati aventi carattere estretari dei propri pazienti (sistema informativo mamente personale ospedaliero)• dati riguardanti soggetti interessati vulne• trattamento di dati su larga scala
• Monitoraggio sistematicotorare il comportamento di guida sulle auto• uso innovativo o applicazione di soluzioni I strade. Il titolare del trattamento prevede di tecnologiche od organizzative utilizzare un sistema intelligente di analisi video per individuare le auto e riconoscere automaticamente le targhe
• Dati sensibili - dati sensibili personali pseudonimizzati relativi• dati riguardanti soggetti interessati vulnevi a interessati vulnerabili coinvolti in progetti di ricerca o sperimentazioni cliniche• impedisce agli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto
• Valutazione o assegnazione di un punteggio per la generazione di profili• trattamento di dati su larga scala • creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati• dati sensibili o dati aventi carattere estremamente personale
• Valutazione o assegnazione di un punteggio• processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente• impedisce agli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto• dati sensibili o dati aventi carattere estremamente personale