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- a) una valutazione sistematica e glo-'bale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati;
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico".
1. Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di 'aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato".
3. monitoraggio sistematico: trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c) . Questo tipo di monitoraggio è un criterio in quanto i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi pubblici (o accessibili al pubblico);
8. uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, quali la combinazione dell'uso dell'impronta digitale e del riconoscimento facciale per un miglior controllo degli accessi fisici, ecc. IT regolamento generale sulla protezione dei dati chiarisce (articolo 35, paragrafo, 1 e considerando 89 e 91) che l'uso di una nuova tecnologia, definita "in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto" (considerando 91), può comportare la necessità di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Ciò è dovuto al fatto che il ricorso a tale tecnologia può comportare nuove forme di raccolta e di utilizzo dei dati, magari costituendo un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Infatti, le conseguenze personali e sociali dell'utilizzo di una nuova tecnologia potrebbero essere sconosciute. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati aiuterà il titolare del trattamento a comprendere e trattare tali rischi. Ad esempio, alcune applicazioni di "Internet delle cose" potrebbero avere un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla vita privata delle persone e, di conseguenza, richiedono la realizzazione di una valutazione
9. quando il trattamento in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto" (articolo 22 e considerando 91). Parliamo di trattamenti che mirano a consentire, modificare o rifiutare l'accesso degli interessati a un servizio oppure la stipula di un contratto. Un esempio di ciò è rappresentato dal caso in cui una banca esamina i suoi clienti rispetto a una banca dati di riferimento per il credito al fine di decidere se offrire loro un prestito o meno.
- quando il trattamento non è tale da 'presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1);• quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo (articolo 35, paragrafo 119);
- quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;
- qualora un trattamento, effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, a meno che uno Stato membro non abbia dichiarato che è necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento;
- qualora il trattamento sia incluso nell'elenco facoltativo (stabilito dall'autorità di controllo) delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta alcuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 5).
Quale regola si applica ai trattamenti già esistenti?
Naturalmente sussiste l'ipotesi che delle "modifiche" e/o "cambiamenti" potrebbero anche ridurre il rischio. Si pensi ad un trattamento con tecnologie IT evolute tale da fare sì che le decisioni siano automatizzate. In gni caso, il riesame dell'analisi dei trattamento di dati le cui condizioni di attuazione (ambito di applicazione, finalità, dati personali raccolti, identità dei titolari del trattamento o dei destinatari, periodo di conservazione dei dati, misure tecniche e organizzative, ecc.) sono mutate rispetto alla prima verifica effettuata dall'autorità di controllo o dal responsabile della protezione dei dati e che possono presentare un rischio elevato devono essere soggette a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Chi è obbligato a effettuare la vaIutazione d'impatto sulla protezione dei dati?
Esiste l'obbligo di pubblicare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?• Descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, se applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento• Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità• Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati• Misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la , protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento
• Una descrizione sistematica del trattamento è fornita (articolo 35, paragrafo 7, lettera a)):
- la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono presi in considerazione (considerando 90);
- vengono registrati i dati personali, j destinatari e il periodo di conservazione dei dati personali;
- viene fornita una descrizione funzionale del trattamento;
- sono individuate te risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea);
- si tiene conto del rispetto dei codici di condotta approvati (articolo 35, paragrafo 8).
• La necessità e la proporzionalità sono valutate (articolo 35, paragrafo 7, lettera b)):
- sono state determinate le misure previste per garantire il rispetto del regolamento (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90):
- misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità del trattamento sulla base di:
- finalità determinate, esplicite e legittime (articolo 5, paragrafo 1, lettera b));
- liceità del trattamento (articolo 6);
- dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (articolo 5, paragrafo 1, lettera c));
- limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e));
- misure che contribuiscono ai diritti degli interessati:
- informazioni fornite all'interessato (articoli 12, 13 e 14);
- diritto accesso e portabilità dei dati (articoli 15 e 20);
- diritto di rettifica e alla cancellazione (articoli 16, 17 e 19);
- diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (articoli 18, 19 e 21);
- rapporti con i responsabili del trattamento (articolo 28);
- garanzie riguardanti trattamenti internazionali (capo V);
- consultazione preventiva (articolo 36).
• Le parti interessate sono coinvolte:
- - si consulta il responsabile della protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 2);
- - si raccolgono le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, ove opportuno (articolo 35, paragrafo 9).
• Dati sensibili o dati aventi carattere estretari dei propri pazienti (sistema informativo mamente personale ospedaliero)• dati riguardanti soggetti interessati vulne• trattamento di dati su larga scala
• Monitoraggio sistematicotorare il comportamento di guida sulle auto• uso innovativo o applicazione di soluzioni I strade. Il titolare del trattamento prevede di tecnologiche od organizzative utilizzare un sistema intelligente di analisi video per individuare le auto e riconoscere automaticamente le targhe
• Dati sensibili - dati sensibili personali pseudonimizzati relativi• dati riguardanti soggetti interessati vulnevi a interessati vulnerabili coinvolti in progetti di ricerca o sperimentazioni cliniche• impedisce agli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto
• Valutazione o assegnazione di un punteggio per la generazione di profili• trattamento di dati su larga scala • creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati• dati sensibili o dati aventi carattere estremamente personale
• Valutazione o assegnazione di un punteggio• processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente• impedisce agli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto• dati sensibili o dati aventi carattere estremamente personale