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Per alcuni trattamenti (art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento), le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento). Pensiamo al caso, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), sempre che questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.Oltre a cumulativamente:
- eventi distruttivi,
- naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.),
- nonché dolosi,
- accidentali o
- dovuti ad incuria guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)
