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OBBLIGO DELLA INFORMATIVA
Modalità dell'informativa - Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; deve avere un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda anche considerando 58). L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1). Il regolamento ammette l'utilizzo di icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma deve in ogni caso esserci la informativa "estesa" (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l' Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.
Quando le finalità cambiano il regolamento impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.
Il titolare valuta lo sforzo se sproporzionato richiesto dall'informare una pluralità di interessati; se i dati non sono stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art.23, paragrafo 1, sarà utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione Gent.ma Sig.ra, Egr. Sig.ln attuazione del regolamento Ue 2016/679 è gradito fornirle le seguenti informazioni:... Contenuti anagrafici ...Identità e dati di contatto del titolare del trattamentoIdentità e dati di contatto del responsabile della protezione dei datifinalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (eventuali note tratte dalle Linee Guida Esemplificazione WP29)Pronta e facile identificazione del titolare e preferibilmente recapiti (telefonici, postali, elettronici, ecc.)Non necessario indicare il nominativoAutolimitazione dell'ambito oggettivo di trattamentoACME SrlVia ...................Città ...................Tel... fax ...................PEC. E-mail ...................E-mail ...................Vendita prodotti/servizi
Base giuridica del trattamento
Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione — art. 22). Non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.• deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un mo• deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento). Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente, distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica.Bisogna prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2).
Il titolare del trattamento deve adempiere agli altri obblighi di informativa, previsti agli articoli 13 e 14 per essere conforme al Regolamento. Peraltro un valido consenso informato sussiste anche se non tuti gli elementi dell'informativa sono espressamente indicati nel processo di acquisizione del consenso; i punti residui dovranno essere menzionati in altri documenti messi a disposizione degli interessati. Con riferimento al consenso esplicito, il termine "esplicito" si riferisce alla modalità di espressione del consenso da parte dell'interessato. Certamente un modalità di esprimere il consenso esplicito è una dichiarazione scritta.
Se congruo il titolare del trattamento può acquisire una dichiarazione scritta e sottoscritta da parte dell'interessato, per evitare contestazione sulla prova dell'effettivo rilascio del consenso. Peraltro la dichiarazione scritta non è l'unica modalità per ottenere il consenso esplicito. Ad esempio in un contesto digitale, l'interessato può rilasciare la prescritta dichiarazione compilando un modello, mandando una comunicazione di posta elettronica, caricando la scansione di un documento di identità, o usando una firma elettronica. Anche un consenso orale potrebbe essere esplicitò, anche se si pone un problema di prova. Ci può essere un consenso esplicito in due fasi. Per esempio un interessato riceve una e-mail da parte del titolare, che informa dell'intendimento di procedere a trattare dati sanitari e spiega le finalità del trattamento; se l'interessato aderisce, il titolare gli chiede di rispondere con una e-mail contenente il messaggio "acconsento".